Il pignoramento e le sue implicazioni nei casi di eredità (www.melodicamente.com)
Nel complesso panorama del diritto esecutivo italiano, il tema del pignoramento dell’eredità riveste un’importanza crescente.
La domanda che spesso si pongono i creditori – e talvolta anche i debitori – è: l’eredità si può pignorare? Questo interrogativo nasconde molteplici sfumature, che coinvolgono norme di diritto civile, procedurale e persino aspetti di tutela del patrimonio familiare.
Il pignoramento rappresenta l’atto iniziale dell’espropriazione forzata, attraverso il quale un creditore può ottenere la soddisfazione del proprio credito aggredendo i beni del debitore. Ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile, la responsabilità patrimoniale del debitore si estende a tutti i suoi beni presenti e futuri, compresi quindi quelli acquisiti tramite eredità.
Quando, però, si tratta di un’eredità, la situazione si complica. L’eredità, infatti, non è un bene immediatamente disponibile al debitore, ma un complesso di diritti e obblighi che si aprono al momento della morte del de cuius. È possibile che l’eredità stessa, o parte di essa, venga pignorata per soddisfare i creditori del defunto o di un erede debitore, ma la legge e la giurisprudenza pongono delle condizioni specifiche.
In particolare, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che l’eredità può essere assoggettata a pignoramento solo nella misura in cui l’erede abbia accettato l’eredità senza beneficio di inventario, cioè assumendosi la responsabilità anche per i debiti ereditari. In caso contrario, se l’erede accetta con beneficio di inventario, il patrimonio ereditario è separato da quello personale dell’erede, limitando così l’azione esecutiva.
Inoltre, nel contesto della comunione dei beni tra coniugi, la Cassazione ha ribadito che ogni coniuge è titolare dell’intero bene comune, pertanto il pignoramento può colpire anche beni in comunione, compresa la casa familiare, indipendentemente dalla quota di proprietà effettivamente detenuta dal debitore.
Nullatenenza e pignoramento: la realtà dietro la presunta immunità
Un’altra questione importante riguarda il pignoramento nei confronti di un soggetto dichiarato nullatenente, ossia privo di beni patrimoniali. Molti sono convinti che un nullatenente sia completamente al riparo da forme di espropriazione, ma la realtà è ben diversa.
Per definizione legale, un debitore nullatenente è colui che non possiede alcun bene mobile o immobile di valore commerciale, non ha conti correnti attivi, non percepisce redditi o pensioni, e non detiene quote di proprietà o diritti patrimoniali. Tale condizione, però, è estremamente rara nella società contemporanea. Spesso, infatti, chi si considera nullatenente possiede, magari inconsapevolmente, beni o diritti che possono essere pignorati.
Le autorità, infatti, possono verificare la reale situazione patrimoniale del debitore attraverso l’accesso a banche dati come il catasto immobiliare, il Pubblico Registro Automobilistico, le dichiarazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate e i dati dell’INPS. Anche beni di modesto valore, come quote ereditarie, automobili usate o conti correnti dormienti, rientrano nel patrimonio aggredibile.
Il tentativo di sottrarre questi beni tramite donazioni, vendite simboliche o altri stratagemmi può comportare gravi conseguenze legali, inclusa la nullità degli atti e sanzioni penali. Perciò, il presunto riparo del nullatenente è spesso un’illusione.

Negli ultimi anni, si è registrato un incremento nell’uso della procedura di pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questa modalità consente di aggredire direttamente i crediti che il debitore vanta verso terzi, ad esempio compensi professionali dovuti dai clienti, senza la necessità di passare prima dal tribunale.
Secondo l’articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973, l’Agenzia può notificare l’atto di pignoramento direttamente al terzo debitore, ordinandogli di versare le somme dovute fino a concorrenza del credito reclamato. Questo meccanismo è particolarmente efficace e rapido, con termini di pagamento stringenti: sessanta giorni per le somme già maturate e alle rispettive scadenze per quelle future.
Tuttavia, il contribuente dispone di strumenti per tutelarsi, come la possibilità di dilazionare il pagamento del debito in più rate (fino a un massimo di 120 rate in casi di grave difficoltà economica). L’avvio del piano di rateizzazione sospende le procedure esecutive in corso, compresi i pignoramenti e i fermi amministrativi.
Infine, la legge tutela il minimo vitale del debitore: lo stipendio può essere pignorato solo fino a una certa quota, variabile in base all’importo complessivo del debito e alla natura del credito (ad esempio, per crediti alimentari è ammesso un pignoramento fino al 30% dello stipendio).
