Legge 104 e trasferimento: stop anche con art. 3 comma 1, la novità che blocca i datori di lavoro -melodicamente.com-
Importanti novità interessano soprattutto chi assiste un familiare con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104.
La questione è stata recentemente al centro di un caso esaminato dalla Corte di Appello di Roma, che ha affrontato un contenzioso tra un’azienda e una lavoratrice titolare di Legge 104, art. 3 comma 1. La lavoratrice, affetta da invalidità civile al 75% per patologia oncologica, aveva rifiutato il trasferimento dalla sede di Roma a quella de La Spezia, giustificando la propria decisione con la necessità di continuare ad assistere un familiare disabile.
Il datore di lavoro aveva invece proceduto al licenziamento per giusta causa, ritenendo legittimo il trasferimento. La Corte ha ribaltato questa decisione, riconoscendo che il divieto di trasferimento opera anche in assenza del requisito della gravità dell’handicap.
Legge 104 e trasferimento: stop anche con art. 3 comma 1, la novità che blocca i datori di lavoro
Il giudice ha sottolineato che il lavoratore caregiver ha diritto a mantenere la propria sede di lavoro in prossimità del familiare disabile, a meno che il datore di lavoro non dimostri l’esistenza di “esigenze urgenti ed effettive” che rendano impraticabile tale richiesta. Questa decisione rafforza la tutela dei caregiver, estendendo il beneficio anche a chi assiste persone con disabilità meno gravi, che fino a poco tempo fa non godevano di questa protezione.

È importante ricordare che la Legge 104 prevede due principali categorie di disabilità: quella grave, disciplinata dall’articolo 3 comma 3, e quella non grave, regolata dal comma 1 dello stesso articolo. Le differenze sono sostanziali:
- L’handicap grave permette al caregiver di usufruire di permessi retribuiti e del congedo straordinario previsto dalla Legge 151.
- L’handicap non grave, pur riconoscendo il diritto all’assistenza, non attribuisce tali agevolazioni economiche e normative.
Ciò nonostante, la recente sentenza della Corte di Appello chiarisce che anche in presenza di handicap non grave, il datore di lavoro non può imporre il trasferimento del dipendente caregiver senza un giustificato motivo aziendale urgente.
Questa novità rappresenta un cambio di paradigma per molte aziende che in passato hanno esercitato il diritto di trasferire dipendenti senza considerare le esigenze familiari legate all’assistenza. Ora, con il supporto della giurisprudenza, i lavoratori che assistono un familiare con disabilità, anche non grave, hanno uno strumento in più per opporsi a trasferimenti che comprometterebbero la loro capacità di cura.
I datori di lavoro, da parte loro, devono valutare con attenzione ogni richiesta di trasferimento, bilanciando le necessità aziendali con il diritto dei lavoratori caregiver, che assume un valore primario anche in assenza delle agevolazioni previste per l’handicap grave.
La sentenza conferma dunque il principio secondo cui la tutela del lavoratore caregiver non è condizionata esclusivamente dal grado di gravità della disabilità, ma si estende a tutte le situazioni in cui è necessario garantire la continuità dell’assistenza familiare. Solo in presenza di comprovate esigenze aziendali improrogabili il trasferimento può essere imposto, evitando così abusi e discriminazioni sul luogo di lavoro.
