Secondary ticketing, l’Agcom commina una sanzione di quasi 6 milioni di euro

0
645

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha concluso, insieme alla Guardia di finanza e alla Polizia Postale, l’istruttoria relativa al contrasto del bagarinaggio online (meglio conosciuto come secondary ticketing) e ha deciso di sanzionare i tre principali siti di rivendita di biglietti di eventi e concerti Viagogo, Stubhub e Mywayticket.

L’authority presieduta da Marcello Cardani ha accusato le tre società di aver violato ripetutamente l’art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, mettendo in vendita sui propri siti biglietti per spettacoli e concerti ad un prezzo superiore al prezzo nominale, come segnalato all’autorità da vari operatori ed associazioni del settore, e ha comminato una multa complessiva di 5.580.000 euro, diffidando allo stesso tempo tali piattaforme dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni di legge: nello specifico, Viagogo è stato sanzionato per euro 3.700.000, Stubhub per euro 1.750.000 e Mywayticket per euro 130.000.

Come spiega l’Autorità, “la messa in vendita a prezzi maggiorati ha anche l’effetto di inflazionare i prezzi dei biglietti e di creare scarsità artificiale di titoli di accesso agli spettacoli a danno degli utenti e della comunità degli artisti, degli organizzatori di eventi e dei rivenditori primari”. Alcuni dei eventi presi in esame dall’Autorità, svoltisi tra marzo e settembre 2019, vi sono i concerti di Vasco Rossi, Ennio Morricone, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Elton John, Jack Savoretti, Def Leppard, Elisa, Laura Pausini e Biagio Antonacci, The Giornalisti e gli spettacoli di Maurizio Battista.

Dagli atti del procedimento è emerso che “le società avevano piena consapevolezza di ciò che veniva venduto/acquistato sui propri canali, palesemente in violazione della normativa in materia. La gravità è ancora più manifesta se si considera che le Società, pur avendo tutti gli strumenti per informare gli utenti del divieto imposto dalla legge, non solo non hanno mai inserito nel proprio sito alcuna menzione o precisazione circa l’illiceità della vendita ad un prezzo superiore al prezzo del biglietto nominale così come disposto dalla legge n. 232/2016, art. 1, comma 545 ma, anzi, hanno puntato ad ampliare la propria platea di utenti attraverso l’utilizzo di numerosi canali pubblicitari, incluso il canale Facebook, con lo scopo di massimizzare il volume di biglietti venduti”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.